Art. 6

Art. 6

In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o gennaio 2012, l'indennità chilometrica di cui all', paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue: 0 EUR/km per una distanza compresa tra 0 e 200 km, 0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra 201 e 1 000  km, 0,6316 EUR/km per una distanza compresa tra 1 001 e 2 000  km, 0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra 2 001 e 3 000  km, 0,1262 EUR/km per una distanza compresa tra 3 001 e 4 000  km, 0,0609 EUR/km per una distanza compresa tra 4 001 e 10 000  km, 0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000  km. All'indennità chilometrica di cui sopra è aggiunto un importo forfettario supplementare, pari a: — 189,48 EUR se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km; — 378,93 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 450 km.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:422:oj#art-6