Art. 17
In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o luglio 2011, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:
Grado
1
2
3
4
5
6
7
Stipendio base a tempo pieno
1 680,76
1 958,08
2 122,97
2 301,75
2 495,58
2 705,73
2 933,59
Grado
8
9
10
11
12
13
14
Stipendio base a tempo pieno
3 180,63
3 448,48
3 738,88
4 053,72
4 395,09
4 765,20
5 166,49
Grado
15
16
17
18
19
Stipendio base a tempo pieno
5 601,56
6 073,28
6 584,71
7 139,21
7 740,41
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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