Art. 16

Art. 16

In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o luglio 2011, ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1o maggio 2004 è fissato a: — 131,84 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5; — 202,14 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.
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