Art. 12

Art. 12

In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 002,90 EUR, e il limite superiore a 2 005,78 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2011, la detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 911,73 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 882,33 EUR e il limite superiore a 2 076,07 EUR.
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