Art. 4 · Sospensione temporanea

Art. 4

Sospensione temporanea

In vigore dal 16 apr 2014
Sospensione temporanea Qualora constati l'esistenza di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all', la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere temporaneamente la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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