Art. 8 · Attuazione del programma

Art. 8

Attuazione del programma

In vigore dal 14 apr 2014
Attuazione del programma 1.   La Commissione applica il programma conformemente al regolamento finanziario. 2.   Per attuare il programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali enunciano gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario indicativo di attuazione. Con riferimento alle sovvenzioni i programmi di lavoro annuali includono le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.
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