Art. 7 · Cooperazione con organizzazioni internazionali

Art. 7

Cooperazione con organizzazioni internazionali

In vigore dal 14 apr 2014
Cooperazione con organizzazioni internazionali Il programma può sostenere attività svolte nel campo oggetto del programma stesso congiuntamente a organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'Unesco, sulla base di contributi comuni e nel rispetto del regolamento finanziario.
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