Art. 5
Partecipazione al programma
In vigore dal 14 apr 2014
Partecipazione al programma
Possono partecipare al programma i seguenti paesi:
a)
gli Stati membri;
b)
i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;
c)
i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente a tale accordo.
Storico versioni
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