Art. 15 · Monitoraggio e valutazione

Art. 15

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 14 apr 2014
Monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione provvede a un monitoraggio periodico del programma in relazione ai suoi obiettivi, utilizzando indicatori di performance. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono usati nell'attuazione del programma. Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e c). Se del caso, gli indicatori sono disaggregati per sesso ed età. 2.   Riguardo agli obiettivi specifici di cui all', i progressi sono misurati in base agli indicatori definiti nell'allegato del presente regolamento. 3.   La Commissione provvede a che sia effettuata una valutazione periodica, esterna e indipendente del programma e informa periodicamente il Parlamento europeo. 4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni quanto segue: a) entro il 31 dicembre 2017 una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma; b) entro il 31 dicembre 2018 una comunicazione sulla continuazione del programma; c) entro il 1o luglio 2023 una relazione di valutazione ex post.
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