Art. 1
In vigore dal 10 apr 2014
Al capitolo 3 della seconda parte della nomenclatura combinata che figura all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è inserita la seguente nota complementare 1:
«1.
Ai fini delle sottovoci 0305 32 11 e 0305 32 19 , i filetti di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) aventi un tenore complessivo di sale, in peso, uguale o superiore al 12 %, che sono adatti al consumo umano senza ulteriori trasformazioni industriali, sono considerati pesci salati.
Tuttavia, i filetti di merluzzi bianchi congelati che hanno un tenore complessivo di sale, in peso, inferiore al 12 % sono classificati nelle sottovoci 0304 71 10 e 0304 71 90 nella misura in cui la conservazione effettiva e duratura dipende essenzialmente dal congelamento.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:388:oj#art-1