Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 apr 2014
1.   Gli esemplari dei fogli di viaggio utilizzati come documenti di controllo per trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali ai sensi dell'articolo 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 1073/2009 devono essere inviati dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo. 2.   In caso di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati ai sensi dell'articolo 15, lettera a), del regolamento (CE) n. 1073/2009, il foglio di viaggio di cui all'allegato I del presente regolamento è compilato in forma di riepilogo mensile e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo.
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