Art. 11
In vigore dal 9 apr 2014
1. Ogni Stato membro può autorizzare l'uso delle scorte esistenti degli stampati dei fogli di viaggio, delle domande di autorizzazione, delle autorizzazioni e delle attestazioni redatti in conformità al regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione fino al 31 dicembre 2015.
2. Gli altri Stati membri accettano i fogli di viaggio e le domande di autorizzazione nei loro territori fino al 31 dicembre 2015.
3. Le autorizzazioni e le attestazioni redatte in conformità al regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione e rilasciate prima del 31 dicembre 2015 restano valide fino alla loro data di scadenza.
Storico versioni
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