Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 apr 2014
Al capitolo 4 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 2: «2. Ai fini delle sottovoci 0408 11 e 0408 19 , si applicano le seguenti definizioni: L'espressione “altrimenti conservati” si applica anche ai tuorli contenenti quantità limitate di sale (in genere, una quantità massima del 12 % circa in peso) o piccole quantità di sostanze chimiche aggiunte a scopo di conservazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: i) il prodotto mantiene il carattere di tuorlo d'uovo delle sottovoci 0408 11 e 0408 19 ; ii) il sale o le sostanze chimiche non possono essere impiegati in quantità superiore a quella necessaria ai fini della conservazione.»
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