Art. 1 · Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Art. 1

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 3 apr 2014
Il regolamento (CE) n. 1166/2008 è così modificato: 1) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente: «4 bis.   Per l'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole l'importo massimo per la Croazia è pari a 500 000 EUR.»; 2) l'articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è pari a 20 650 000 EUR per il periodo 2014-2018.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   La Commissione dà esecuzione al sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;" 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 14 bis Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante l'imposizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (*2), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto. (*2)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).»."
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