Art. 8
Dotazione finanziaria
In vigore dal 3 apr 2014
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle attività di cui agli è fissata a 4 291,48 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito nelle seguenti categorie di spesa a prezzi correnti:
a)
per le attività di cui agli milioni di EUR;
b)
per le attività di cui all' 394,065 milioni di EUR, compreso un importo massimo di 26,5 milioni di EUR per le attività di cui all', paragrafo 2, lettera c).
3. La Commissione può ridestinare fondi da una categoria di spesa a un'altra, secondo quanto stabilito al paragrafo 2, lettere a) e b), fino a un massimale del 10 % dell'importo di cui al paragrafo 1. Qualora la nuova destinazione raggiunga un importo complessivo superiore al 10 % dell'importo previsto dal paragrafo 1, la Commissione consulta il comitato Copernicus, secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 3.
4. Gli interessi maturati sui prefinanziamenti versati a organismi che eseguono il bilancio in modo indiretto sono destinati ad attività oggetto dell'accordo di delega o del contratto stipulato tra la Commissione e l'entità interessata. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, gli organismi che eseguono il bilancio in modo indiretto aprono conti che consentano di identificare i fondi e i relativi interessi.
5. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale. Gli impegni di bilancio per le attività di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di un periodo pluriennale.
6. La dotazione finanziaria di Copernicus può coprire anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione di Copernicus e la realizzazione dei suoi obiettivi, compresi studi, riunioni, azioni di informazione e comunicazione nonché le spese connesse alle reti informatiche incentrate sull'elaborazione delle informazioni e lo scambio di dati.
7. La Commissione può affidare l'attuazione di Copernicus agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Se il bilancio di Copernicus viene attuato tramite gestione indiretta sulla base dell', paragrafo 3, o dell', paragrafo 1, le norme in materia di appalti degli organismi investiti di compiti di esecuzione del bilancio si applicano nella misura consentita dall'articolo 60 del regolamento finanziario. Specifici adattamenti richiesti da tali norme, nonché le disposizioni per la proroga degli appalti esistenti, sono definiti nei corrispondenti accordi di delega.
Storico versioni
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