Art. 25 · Protezione degli interessi di sicurezza

Art. 25

Protezione degli interessi di sicurezza

In vigore dal 3 apr 2014
Protezione degli interessi di sicurezza 1.   La Commissione valuta il quadro di sicurezza di Copernicus tenendo conto degli obiettivi di cui all'. A tal fine, la Commissione valuta le necessarie misure di sicurezza da mettere a punto per evitare qualsiasi rischio o minaccia per gli interessi o la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, in particolare per garantire l'osservanza dei principi di cui alla decisione 2001/844/CE e alla decisione 2013/488/UE. 2.   Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le necessarie specifiche tecniche di sicurezza per Copernicus. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4. 3.   La Commissione può essere assistita da esperti indipendenti degli Stati membri per la definizione delle specifiche tecniche del quadro di sicurezza di cui al paragrafo 2. 4.   Fatto salvo il paragrafo 2, il Consiglio adotta le misure necessarie ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri potrebbe essere messa a repentaglio da dati e informazioni forniti da Copernicus. 5.   In caso di generazione o trattamento di informazioni classificate UE nell'ambito di Copernicus, tutti i partecipanti assicurano un livello di protezione equivalente a quello offerto dalle disposizioni di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE e agli allegati della decisione 2013/488/UE.
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