Art. 20
Appalti remunerati in base alle spese certificate
In vigore dal 3 apr 2014
Appalti remunerati in base alle spese certificate
1. L'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente, nei limiti di un prezzo massimale, in base a spese certificate, alle condizioni di cui al paragrafo 2.
Il prezzo da pagare per tali appalti è costituito dal rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute dall'appaltatore per eseguire l'appalto, come quelle per manodopera, materiali, beni di consumo e uso delle apparecchiature e delle infrastrutture necessarie all'esecuzione dell'appalto. Tali spese sono maggiorate di un importo forfettario comprendente le spese generali e il margine di utile oppure di un importo comprendente le spese generali e un premio commisurato al rispetto di obiettivi in termini di risultati e delle scadenze.
2. L'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate se è obiettivamente impossibile definire in modo preciso un prezzo fisso e se è ragionevolmente dimostrabile che il prezzo fisso sarebbe eccessivamente elevato a causa di incognite connesse all'esecuzione dell'appalto perché:
a)
l'appalto presenta aspetti molto complessi o che richiedono il ricorso ad una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici; o
b)
le attività oggetto dell'appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile stabilire un prezzo fisso totale e definitivo, data l'esistenza di rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell'esecuzione dell'appalto dall'esecuzione di altri appalti.
3. Il prezzo massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo da pagare e può essere superato solo in casi eccezionali debitamente giustificati e previo consenso dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. I documenti degli appalti remunerati interamente o parzialmente in base a spese certificate devono precisare:
a)
la natura dell'appalto, se cioè si tratta di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate entro i limiti di un prezzo massimale;
b)
per un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate, gli elementi dell'appalto oggetto delle spese certificate;
c)
l'importo del prezzo massimale;
d)
i criteri di aggiudicazione che devono consentire la valutazione dell'attendibilità del bilancio di previsione, dei costi rimborsabili, dei meccanismi di determinazione di tali costi e dei benefici indicati nell'offerta;
e)
il tipo di maggiorazione di cui al paragrafo 1 da applicare alle spese;
f)
le norme e le procedure che determinano l'ammissibilità dei costi previsti dall'offerente per eseguire l'appalto, in base ai principi di cui al paragrafo 5;
g)
le norme contabili cui si devono conformare gli offerenti;
h)
nel caso di un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate da convertire in appalto a prezzo fisso e definitivo, i parametri di tale conversione.
5. Le spese dichiarate dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione di un appalto interamente o parzialmente remunerato in base a spese certificate sono ammissibili solo se:
a)
sono state realmente sostenute nel corso dell'appalto, escluse le spese per apparecchiature, infrastrutture e beni immateriali necessari all'esecuzione dell'appalto, che possono essere considerate ammissibili per il loro intero valore di acquisto;
b)
sono indicate nel bilancio di previsione eventualmente riveduto dalle clausole aggiuntive all'appalto iniziale;
c)
sono necessarie all'esecuzione dell'appalto;
d)
derivano dall'esecuzione dell'appalto e sono ad essa imputabili;
e)
sono identificabili, verificabili, registrate nella contabilità dell'appaltatore e determinate in conformità delle norme contabili indicati nel capitolato d'oneri e nell'appalto;
f)
sono conformi alle disposizioni del diritto tributario e sociale applicabili;
g)
non derogano alle condizioni dell'appalto;
h)
sono ragionevoli, giustificate e rispettano i principi della sana gestione finanziaria, in particolare in termini di efficienza ed economicità.
L'appaltatore è responsabile della contabilizzazione delle spese sostenute, e della buona tenuta dei libri contabili o di ogni altra documentazione atta a dimostrare che le spese di cui chiede il rimborso sono state sostenute e si conformano ai principi sanciti dal presente articolo. Le spese che l'appaltatore non può giustificare sono inammissibili e non rimborsabili.
6. L'amministrazione aggiudicatrice provvede a quanto segue per garantire la buona esecuzione degli appalti remunerati in base alle spese certificate:
a)
fissare il prezzo massimale nella misura più realistica possibile permettendo al tempo stesso la necessaria flessibilità per integrare i rischi tecnici;
b)
convertire un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate in un appalto a prezzo fisso e definitivo non appena sia possibile fissare, durante l'esecuzione dell'appalto, un prezzo fisso e definitivo. A tal fine, stabilisce i parametri di conversione da appalto remunerato in base a spese certificate in appalto a prezzo fisso e definitivo;
c)
mettere in atto misure di controllo e di monitoraggio che prevedano, in particolare, un sistema di previsione di anticipazione dei costi;
d)
fissare principi, strumenti e procedure adeguati per eseguire gli appalti, in particolare per identificare e controllare l'ammissibilità delle spese dichiarate dall'appaltatore o dai suoi subappaltatori durante l'esecuzione dell'appalto e per apportare modifiche allo stesso;
e)
verificare che l'appaltatore e i suoi subappaltatori si conformino alle norme contabili stabilite nell'appalto e all'obbligo di fornire documenti contabili aventi forza probante;
f)
garantire continuativamente, durante l'esecuzione dell'appalto, l'efficienza dei principi, degli strumenti e delle procedure di cui alla lettera d).
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