Art. 11
Operatori di servizi
In vigore dal 3 apr 2014
Operatori di servizi
1. La Commissione può, tramite accordi di delega o accordi contrattuali e ove ciò sia debitamente giustificato dalla natura speciale dell'azione e dalle competenze specifiche, dal mandato, dalle modalità di funzionamento e dalla capacità di gestione esistenti, affidare i compiti di attuazione della componente di servizi, tra l'altro, ai seguenti organismi:
a)
l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA);
b)
l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX);
c)
l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA);
d)
il Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN);
e)
il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT);
f)
altre agenzie e altri raggruppamenti o consorzi europei di organi nazionali competenti.
Gli accordi di delega con gli operatori di servizi sono conclusi in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. La scelta degli organismi di cui al paragrafo 1 tiene debito conto dell'efficienza in termini di costi dell'affidamento di tali compiti come pure dell'impatto sulla struttura di governance degli organismi e sulle loro risorse umane e finanziarie.
3. Il comitato Copernicus è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità alla procedura consultiva di cui all', paragrafo 3. Il comitato Copernicus è informato in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e gli operatori di servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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