Art. 11 · Operatori di servizi

Art. 11

Operatori di servizi

In vigore dal 3 apr 2014
Operatori di servizi 1.   La Commissione può, tramite accordi di delega o accordi contrattuali e ove ciò sia debitamente giustificato dalla natura speciale dell'azione e dalle competenze specifiche, dal mandato, dalle modalità di funzionamento e dalla capacità di gestione esistenti, affidare i compiti di attuazione della componente di servizi, tra l'altro, ai seguenti organismi: a) l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA); b) l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX); c) l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA); d) il Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN); e) il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT); f) altre agenzie e altri raggruppamenti o consorzi europei di organi nazionali competenti. Gli accordi di delega con gli operatori di servizi sono conclusi in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. 2.   La scelta degli organismi di cui al paragrafo 1 tiene debito conto dell'efficienza in termini di costi dell'affidamento di tali compiti come pure dell'impatto sulla struttura di governance degli organismi e sulle loro risorse umane e finanziarie. 3.   Il comitato Copernicus è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità alla procedura consultiva di cui all', paragrafo 3. Il comitato Copernicus è informato in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e gli operatori di servizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:377:oj#art-11