Art. 10 · Ruolo dell'Agenzia spaziale europea

Art. 10

Ruolo dell'Agenzia spaziale europea

In vigore dal 3 apr 2014
Ruolo dell'Agenzia spaziale europea 1.   La Commissione conclude con l'ESA un accordo di delega che conferisce a quest'ultima i seguenti compiti: a) assicurare il coordinamento tecnico della componente spaziale di Copernicus; b) definire l'architettura generale del sistema per la componente spaziale di Copernicus e la sua evoluzione sulla base delle esigenze degli utenti coordinate dalla Commissione; c) gestire i fondi assegnati; d) assicurare le procedure di monitoraggio e controllo; e) sviluppare nuove missioni specifiche; f) ottenere (procurare) missioni specifiche ricorrenti; g) gestire le missioni specifiche, tranne quelle gestite dall'EUMETSAT, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; h) coordinare un sistema per l'accesso dei servizi di Copernicus ai dati di missioni partecipanti; i) assicurare diritti di accesso e negoziare le condizioni di utilizzo dei dati di satelliti commerciali necessari ai servizi di Copernicus di cui all', paragrafo 1. 2.   La Commissione conclude con l'EUMETSAT un accordo di delega che conferisce a quest'ultima la responsabilità di gestire missioni specifiche e fornire accesso ai dati di missioni partecipanti, ai sensi del suo mandato e delle sue competenze. 3.   Gli accordi di delega con l'ESA e l'EUMETSAT sono conclusi in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. 4.   Conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario, l'ESA e l'EUMETSAT agiscono, ogniqualvolta sia opportuno, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici aventi la facoltà di adottare decisioni in merito all'assolvimento e al coordinamento dei compiti in materia di appalti ad esse delegati. 5.   Gli accordi di delega definiscono, nella misura necessaria all'assolvimento dei compiti e all'esecuzione del bilancio delegati, le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all'ESA e all'EUMETSAT e tengono conto, se del caso, dello scenario a lungo termine dell'ESA. In particolare, definiscono le azioni da realizzare per lo sviluppo, l'aggiudicazione e l'esercizio della componente spaziale di Copernicus, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di monitoraggio e controllo, le misure applicabili in caso di attuazione insoddisfacente degli appalti in termini di costi, scadenze, rendimento e aggiudicazione, nonché il regime di proprietà di tutti i beni materiali e immateriali. 6.   Le misure di monitoraggio e controllo prevedono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un'informazione sistematica della Commissione sui costi e le scadenze e, in caso di discrepanza tra i bilanci, i rendimenti e le scadenze previsti, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione delle attività nei limiti delle risorse assegnate. 7.   Il comitato Copernicus è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 3 del presente articolo in conformità alla procedura consultiva di cui all', paragrafo 3. Il comitato Copernicus è informato in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e l'ESA e l'EUMETSAT. 8.   La Commissione informa il comitato Copernicus dei risultati della valutazione delle gare d'appalto e degli appalti con enti del settore privato che devono essere conclusi dall'ESA e dall'EUMETSAT, fornendo anche informazioni riguardanti i subappalti.
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