Art. 2
Definizioni
In vigore dal 3 apr 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«informatore», una persona fisica che segnala un evento o altre informazioni in materia di sicurezza a norma del presente regolamento;
2)
«aeromobile», ogni macchina che può trarre sostentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle dovute all'effetto suolo;
3)
«inconveniente», un «inconveniente» ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;
4)
«inconveniente grave», un «inconveniente grave» ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;
5)
«incidente», un «incidente» ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;
6)
«informazioni prive dei dati personali», informazioni derivanti da segnalazioni di eventi dalle quali sono stati eliminati tutti i dati personali quali nomi e indirizzi delle persone fisiche;
7)
«evento», qualsiasi evento relativo alla sicurezza che metta in pericolo o che, se non corretto o risolto, possa mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, tra cui in particolare gli incidenti o gli inconvenienti gravi;
8)
«organizzazione», qualsiasi organizzazione che fornisce prodotti nel settore dell'aviazione e/o che si avvale, contratta o utilizza i servizi di persone tenute a segnalare gli eventi ai sensi dell', paragrafo 6;
9)
«anonimizzazione», l'eliminazione dalle segnalazioni di tutti i dati personali relativi all'informatore e alle persone menzionate in segnalazioni di eventi e degli eventuali dati, compresa la denominazione della o delle organizzazioni coinvolte nell'evento, che possano rivelare l'identità dell'informatore o di terzi o che possano permettere di dedurne l'identità a partire dalla segnalazione dell'evento;
10)
«pericolo», una situazione o un oggetto con il potenziale di causare la morte o provocare lesioni a una persona, danni alle attrezzature o a una struttura, perdita di materiale o ridurre la capacità di una persona di eseguire una data funzione;
11)
«autorità investigativa per la sicurezza», l'autorità investigativa nazionale permanente per la sicurezza dell'aviazione civile che conduce o controlla le inchieste in materia di sicurezza di cui all' del regolamento (UE) n. 996/2010;
12)
«cultura giusta», cultura nella quale gli operatori in prima linea o altre persone non sono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni da essi adottate sulla base della loro esperienza e formazione, ma nella quale non sono tuttavia tollerate la negligenza grave, le infrazioni intenzionali e le azioni lesive;
13)
«punto di contatto»:
a)
quando una domanda di informazioni è presentata da un soggetto interessato stabilito nell'Unione, l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell', paragrafo 3;
b)
quando una domanda di informazioni è presentata da un soggetto interessato stabilito al di fuori dell'Unione, la Commissione;
14)
«parte interessata», qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi organismo ufficiale, avente o meno una propria personalità giuridica, che è in grado di partecipare al miglioramento della sicurezza aerea avendo accesso alle informazioni sugli eventi scambiate tra gli Stati membri e che figura in una delle categorie di soggetti interessati di cui all'allegato II;
15)
«programma statale di sicurezza», un complesso integrato di atti giuridici e attività finalizzati alla gestione della sicurezza dell'aviazione civile in uno Stato membro;
16)
«piano europeo per la sicurezza aerea», l'analisi delle questioni attinenti alla sicurezza e il relativo piano d'azione a livello europeo;
17)
«programma europeo di sicurezza aerea», l'insieme integrato delle disposizioni regolamentari adottate a livello dell'Unione, unitamente alle attività e alle procedure utilizzate per la gestione congiunta della sicurezza dell'aviazione civile a livello europeo;
18)
«sistema di gestione della sicurezza», un approccio sistematico alla gestione della sicurezza aerea, comprese le strutture organizzative, le responsabilità, le politiche e le procedure necessarie e include qualsiasi sistema di gestione che, indipendentemente da o integrato con altri sistemi di gestione dell'organizzazione, affronta la gestione della sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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