Art. 11 · Trattamento delle richieste e decisioni

Art. 11

Trattamento delle richieste e decisioni

In vigore dal 3 apr 2014
Trattamento delle richieste e decisioni 1.   Le richieste di informazioni contenute nel repertorio centrale europeo sono presentate utilizzando moduli approvati dal punto di contatto e contenenti almeno le voci elencate nell'allegato III. 2.   Quando riceve una richiesta, un punto di contatto verifica che: a) la richiesta sia stata presentata da un soggetto interessato; b) la propria competenza a trattare tale richiesta. Se il punto di contatto stabilisce che la competenza a trattare la richiesta spetta a un altro Stato membro o alla Commissione, la trasmette a seconda del caso a tale Stato membro o alla Commissione. 3.   Un punto di contatto che riceve una richiesta valuta caso per caso se è giustificata e ammissibile. I punti di contatto possono fornire ai soggetti interessati informazioni in formato cartaceo oppure utilizzando mezzi di comunicazione elettronici protetti. 4.   Se la richiesta è accolta, il punto di contatto determina la quantità e il livello di informazioni da fornire. Fatti salvi gli , le informazioni sono limitate a quanto è strettamente necessario per lo scopo della richiesta. Le informazioni che non si riferiscono alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività del soggetto interessato sono fornite soltanto in forma aggregata o anonima. È possibile trasmettere al un soggetto interessato informazioni in forma non aggregata se detta parte presenta una giustificazione scritta dettagliata. Tali informazioni devono essere utilizzate conformemente agli . 5.   Il punto di contatto fornisce ai soggetti interessati elencati nell'allegato II, lettera b), esclusivamente informazioni che si riferiscono alle loro apparecchiature, alle loro operazioni o al loro settore di attività. 6.   Un punto di contatto che riceve una richiesta da un soggetto interessato di cui all'allegato II, lettera a), può prendere una decisione generale di fornire regolarmente informazioni a tale soggetto interessato, a condizione che: a) le informazioni richieste si riferiscano alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività del soggetto interessato; b) la decisione generale non consenta l'accesso all'intero contenuto della banca dati; e c) la decisione generale riguardi unicamente l'accesso a informazioni rese anonime. 7.   Il soggetto interessato utilizza le informazioni ricevute a norma del presente articolo alle seguenti condizioni: a) il soggetto interessato utilizza le informazioni soltanto per lo scopo specificato nel modulo di richiesta, che dovrebbe essere compatibile con l'obiettivo indicato all' del presente regolamento; e b) il soggetto interessato non divulga le informazioni ricevute senza il consenso scritto di chi ha fornito le informazioni e adotta le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni ricevute. 8.   La decisione di diffondere le informazioni a norma del presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario per lo scopo del destinatario.
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