Art. 27 · Monitoraggio e valutazione

Art. 27

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 3 apr 2014
Monitoraggio e valutazione 1.   Le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario che ricevono assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l'attuazione e di una valutazione indipendente esterna periodica che ne esamina l'efficienza, l'efficacia e l'impatto in relazione agli obiettivi dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Il monitoraggio e la valutazione includono le relazioni di cui al paragrafo 4 e altre attività su aspetti specifici del regolamento che possono essere avviate in qualunque momento della sua attuazione. 2.   Le organizzazioni di invio che mobilitano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario al di fuori dell'Unione sono responsabili del monitoraggio delle loro attività e presentano periodicamente alla Commissione relazioni di monitoraggio salvaguardando tutti i diritti dei singoli volontari per quanto attiene alla protezione dei dati personali. 3.   Le valutazioni si basano sulle norme di valutazione esistenti, incluse quelle elaborate dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, al fine di misurare l'impatto a lungo termine dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sull'aiuto umanitario. La fase della valutazione implica la consultazione periodica, da parte della Commissione, di tutte le parti interessate, compresi i volontari, le organizzazioni di invio e di accoglienza, le popolazioni e le comunità locali assistite, le organizzazioni umanitarie e gli operatori sul campo. La concezione dei programmi e l'assegnazione delle risorse tengono conto dei risultati della valutazione. 4.   La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio: a) relazioni annuali intese a esaminare i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento, inclusi i suoi risultati e, per quanto possibile, i principali effetti; b) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente regolamento, compreso per quanto concerne l'impatto dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nel settore umanitario e il rapporto costo-efficacia del programma, durante i primi tre anni di attuazione, entro il 31 dicembre 2017; c) una comunicazione sul seguito dell'attuazione del presente regolamento, sulla base della relazione di valutazione intermedia di cui alla lettera b), entro il 31 dicembre 2018; d) una relazione di valutazione ex post per il periodo di esecuzione finanziaria di sette anni, entro il 31 dicembre 2021. 5.   La Commissione provvede al riesame delle misure previste dal presente regolamento entro il 1o settembre 2019 e, se opportuno in base alle conclusioni della relazione di valutazione intermedia di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo, presenta nel quadro di detto riesame una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento. 6.   Inoltre, la Commissione informa periodicamente il SEAE in merito alle attività condotte nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario conformemente alle pertinenti modalità operative.
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