Art. 20 · Dotazione finanziaria

Art. 20

Dotazione finanziaria

In vigore dal 3 apr 2014
Dotazione finanziaria 1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è di 147 936 000 EUR a prezzi correnti. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale. Se necessario, dopo il 2020 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti di pagamento per coprire spese analoghe, per consentire la gestione dei pagamenti delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020. 2.   La dotazione finanziaria di cui paragrafo 1 è assegnata, nel periodo 2014-2020, in base agli obiettivi operativi, alle priorità tematiche e alle percentuali di cui all'allegato. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare le priorità e adeguare di oltre 10 punti percentuali, e fino ad un massimo di 20, ciascuna delle cifre riportate nell'allegato. Tale adeguamento può essere effettuato solo sulla base dei risultati di un riesame condotto dalla Commissione in merito alle priorità tematiche e alle percentuali figuranti all'allegato alla luce dell'esito della valutazione intermedia di cui all', paragrafo 4, lettera b), nel qual caso gli atti delegati sono adottati entro il 30 giugno 2018. 4.   Qualora, in caso di una necessaria revisione delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno delle azioni di risposta alle emergenze, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per rivedere di oltre 10 punti percentuali, e fino ad un massimo di 20, ciascuna delle cifre riportate nell'allegato, nei limiti delle dotazioni di bilancio disponibili e in conformità della procedura prevista all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:375:oj#art-20