Art. 17 · Comunicazione e sensibilizzazione

Art. 17

Comunicazione e sensibilizzazione

In vigore dal 3 apr 2014
Comunicazione e sensibilizzazione 1.   La Commissione sostiene azioni di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere la visibilità dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e per incoraggiare il volontariato nel settore dell'aiuto umanitario nell'Unione e nei suoi Stati membri come pure nei paesi terzi che beneficiano delle azioni nell'ambito di tale iniziativa. 2.   La Commissione elabora un piano di comunicazione relativo agli obiettivi, alle azioni e alla visibilità dei risultati dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, che definisce le attività di comunicazione e diffusione, in particolare verso i futuri potenziali candidati volontari e i beneficiari delle azioni nell'ambito di tale iniziativa. Il suddetto piano di comunicazione è attuato dalla Commissione e dai beneficiari, in particolare le organizzazioni di invio e d'accoglienza, come pure dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
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