Art. 14 · Mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario

Art. 14

Mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario

In vigore dal 3 apr 2014
Mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario 1.   I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario figuranti nella banca dati possono essere mobilitati per sostenere e completare l'aiuto umanitario, conformemente all', lettera d): a) dalle organizzazioni di invio certificate, presso le organizzazioni d'accoglienza nei paesi terzi; oppure b) laddove opportuno, dalla Commissione, presso i propri uffici locali di aiuto umanitario per svolgere attività di sostegno. 2.   La mobilitazione risponde alle esigenze reali espresse a livello locale dalle organizzazioni d'accoglienza. 3.   Per quanto riguarda la mobilitazione di cui al paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni certificate di invio di volontari garantiscono l'osservanza delle norme e delle procedure di cui all'. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario non sono mobilitati nell'ambito di operazioni condotte nel quadro di conflitti armati internazionali e non internazionali. 4.   Le organizzazioni di invio certificate informano le autorità nazionali competenti degli Stati membri e di altri paesi partecipanti a norma dell' prima che uno dei loro cittadini sia mobilitato in qualità di Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario conformemente alle norme e alle procedure di cui all'. 5.   Le specifiche condizioni di mobilitazione e il ruolo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, compresi i diritti e doveri, la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti del volontario, sono definiti in stretta consultazione con le organizzazioni d'accoglienza in un contratto fra le organizzazioni di invio e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. 6.   Per quanto riguarda la mobilitazione di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione firma con i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario un «Contratto di mobilitazione di volontari», che definisce le specifiche modalità e condizioni della mobilitazione. I contratti di mobilitazione di volontari non conferiscono agli interessati i diritti e gli obblighi derivanti dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (14). 7.   Ogni Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario è seguito e assistito durante il periodo di mobilitazione da una persona di riferimento designata dall'organizzazione d'accoglienza.
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