Art. 13
Banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
In vigore dal 3 apr 2014
Banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
1. Sono considerati Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e sono ammissibili alla mobilitazione i candidati che superano la valutazione di cui all', paragrafo 5. Essi sono inseriti in quanto tali nella banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
2. La Commissione crea, cura e aggiorna la banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, anche per quanto concerne la disponibilità e l'ammissibilità dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario ai fini della mobilitazione, e ne disciplina l'accesso e l'uso. Il trattamento dei dati personali inclusi nella banca dati o raccolti ai fini dell'inserimento nella stessa avviene nel rispetto della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, a seconda dei casi.
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