Art. 12 · Programma di formazione dei candidati volontari e sostegno alla formazione e all'apprendistato

Art. 12

Programma di formazione dei candidati volontari e sostegno alla formazione e all'apprendistato

In vigore dal 3 apr 2014
Programma di formazione dei candidati volontari e sostegno alla formazione e all'apprendistato 1.   Sulla base dei programmi e delle procedure esistenti e con la partecipazione, se del caso, di istituzioni specializzate, la Commissione stabilisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari alla mobilitazione al fine di sostenere e completare l'aiuto umanitario. 2.   Sono ammessi a partecipare al programma di formazione attuato da organizzazioni qualificate i candidati volontari individuati e selezionati conformemente all'. La portata individuale e il contenuto della formazione che ogni candidato deve effettuare sono determinati dalla pertinente organizzazione di invio certificata, in consultazione con l'organizzazione d'accoglienza certificata, in base alle esigenze e tenendo conto della precedente esperienza del volontario candidato e della mobilitazione prevista. 3.   Come parte della formazione, e in particolare della preparazione alla mobilitazione, i candidati volontari possono essere tenuti a svolgere apprendistati presso organizzazioni di invio certificate, se possibile in un paese diverso dal loro paese d'origine. 4.   Fermo restando il paragrafo 3, i candidati volontari che non hanno usufruito di un apprendistato possono ricevere, se del caso, una preparazione supplementare pre-mobilitazione specialmente concepita in funzione delle esigenze e delle circostanze specifiche della mobilitazione. Questa preparazione e l'apprendistato avvengono nel rispetto delle norme e delle procedure sulla preparazione di cui all'. 5.   Il programma di formazione comporta una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari a essere mobilitati al fine di sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi e di rispondere alle necessità in loco. Tale valutazione è effettuata in collaborazione con le organizzazioni di invio di volontari. 6.   La Commissione adotta le modalità del programma di formazione e la procedura di valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari alla mobilitazione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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