Art. 9 · Valutazione

Art. 9

Valutazione

In vigore dal 3 apr 2014
Valutazione 1.   Entro il 31 marzo 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sulle necessarie riforme della governance nel settore della contabilità e dell’informativa finanziaria con riferimento all’EFRAG, tenendo conto anche degli sviluppi seguiti alle raccomandazioni formulate nella relazione del consulente speciale e sulle iniziative già assunte dall’EFRAG per attuare le riforme. 2.   Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle risultanze della valutazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 operata dalla Commissione comprendente, all’occorrenza, proposte di migliorie operative di tale regolamento nonché sugli assetti di governance per tutte le istituzioni interessate. 3.   Dal 2015 la Commissione elabora una relazione annuale avente per oggetto l’attività della Fondazione IFRS per lo sviluppo dell’IFRS, del PIOB e dell’EFRAG. 4.   In merito alla Fondazione IFRS la relazione di cui al paragrafo 3 tratta le attività da essa condotte e in particolare i principi generali sulla scorta dei quali sono stati sviluppati nuovi principi. La relazione riguarda altresì la questione di sapere se l’IFRS tenga debitamente conto dei vari business model; riflettano le reali conseguenze delle operazioni economiche; non risultino eccessivamente complessi e impediscano distorsioni artificiose legate al breve termine e alla volatilità. Dopo la pubblicazione del Conceptual Framework rivisto, la relazione riferisce di eventuali modifiche ivi introdotte, concentrandosi in particolare sui concetti di prudenza e affidabilità. 5.   Per quanto concerne il PIOB o il suo organismo successore, la relazione di cui al paragrafo 3 tratta degli sviluppi registrati nella diversificazione dei finanziamenti. Qualora il finanziamento assicurato dall’IFAC in un dato anno superi i due terzi del finanziamento totale annuo del PIOB, la Commissione propone di limitare per quell’anno il contributo annuale a un massimo di 300 000 EUR. 6.   Per quanto riguarda l’EFRAG la relazione di cui al paragrafo 3 indica: a) se il lavoro tecnico dell’EFRAG sui principi contabili internazionali tiene debito conto degli obblighi ex , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare al momento di valutare se gli IFRS nuovi o modificati siano coerenti con il principio della «rappresentazione veritiera e corretta» e promuovano il bene pubblico europeo; b) se il lavoro tecnico dell’EFRAG sugli IFRS valuta adeguatamente se i principi contabili nuovi, modificati o proposti dall’IASB abbiano un fondamento e rispondano alle esigenze dell’Unione, tenuto conto della diversità dei modelli economici e contabili e degli approcci adottati nell’Unione; e c) i progressi compiuti dall’EFRAG nell’attuazione delle riforme di governance, tenuto conto degli sviluppi seguiti alle raccomandazioni formulate nella relazione del consulente speciale. Se opportuno, la Commissione sottopone una proposta legislativa per un nuovo periodo di finanziamento dell’EFRAG dopo il 31 dicembre 2016. 7.   La Commissione trasmette la relazione di cui al paragrafo 3 al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno. 8.   Al più tardi dodici mesi prima della fine del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma. Tale relazione esamina perlomeno la pertinenza e la coerenza globali del programma, l’efficacia della sua esecuzione e l’efficacia globale e individuale del programma di lavoro dei beneficiari in termini di raggiungimento degli obiettivi di cui all’. 9.   La Commissione trasmette per conoscenza le relazioni di cui al presente articolo al Comitato economico e sociale europeo.
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