Art. 1 · Luoghi di ammasso all'intervento

Art. 1

Luoghi di ammasso all'intervento

In vigore dal 1 apr 2014
Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato: 1) al titolo I, capo I, il titolo è sostituito dal seguente: «Campo di applicazione, definizione e riconoscimento dei luoghi di ammasso»; 2) l' è sostituito dal seguente: « Luoghi di ammasso all'intervento 1.   I luoghi di ammasso all'intervento (“luoghi di ammasso”) in cui sono immagazzinati i prodotti acquistati all'intervento sono sotto la responsabilità degli organismi d'intervento a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 884/2006, con particolare riguardo alle responsabilità e ai controlli di cui all' di quest'ultimo regolamento. 2.   Gli organismi d'intervento provvedono affinché i luoghi di ammasso soddisfino almeno le condizioni di cui all' del presente regolamento. I luoghi di ammasso per i cereali e il riso vengono riconosciuti dagli organismi d'intervento. 3.   Conformemente all'articolo 55 del presente regolamento, le informazioni concernenti i luoghi di ammasso per i cereali e il riso vengono aggiornate e messe a disposizione degli Stati membri e del pubblico.»; 3) l' è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Requisiti dei luoghi di ammasso»; b) al paragrafo 1, la lettera a) è soppressa; c) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente paragrafo, per “capacità minima di magazzinaggio” si intende una capacità minima che può non essere disponibile in permanenza, ma che sia facilmente raggiungibile durante il periodo di acquisto all'intervento. La capacità minima di magazzinaggio si applica a tutti i cereali e a tutte le varietà di riso soggetti ad acquisti all'intervento.»; 4) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) frumento tenero, orzo e granturco: 80 tonnellate;» 5) l'articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente: «v) per i cereali e il riso, il luogo di ammasso riconosciuto per il quale è presentata l'offerta al costo più basso, tenuto conto del disposto dell'articolo 29; detto luogo di ammasso è diverso dal luogo di ammasso in cui si trova il prodotto al momento della presentazione dell'offerta;» b) al paragrafo 2, le parole «, paragrafo 3» sono sostituite da «, paragrafo 2»; 6) l'articolo 16 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la gara per l'acquisto di frumento tenero, burro o latte scremato in polvere al di là del quantitativo massimo offerto di 3 milioni di tonnellate, 50 000 tonnellate o 109 000 tonnellate rispettivamente;» ii) la lettera b) è soppressa; b) è inserito un nuovo paragrafo 2 bis: «2 bis   La Commissione può avviare, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), la gara per l'acquisto di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione può chiudere detta gara, seguendo la stessa procedura, per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato. (*1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.»;" c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per il riso, la gara può essere limitata a varietà specifiche o ad uno o più tipi di risone di cui all'allegato II, parte I, sezione I, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (“riso a grani tondi”, “riso a grani medi”, “riso a grani lunghi A” o “riso a grani lunghi B”)»; 7) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per le carni bovine, non sono prese in considerazione le offerte che superano il prezzo medio di mercato per categoria, rilevato in ciascuno Stato membro o regione di Stato membro, convertito nella qualità R3 applicando i coefficienti di cui all'allegato III, parte II.»; 8) all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In caso d'impossibilità di consegnare i cereali o il riso nel luogo di ammasso indicato dall'offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l'organismo d'intervento designa un altro luogo di ammasso presso il quale deve avere luogo la consegna al costo più basso.»; 9) all'articolo 31, paragrafo 2, le parole «, paragrafo 3» sono sostituite da «, paragrafo 2»; 10) all'articolo 32, paragrafo 5, il punto i) è soppresso; 11) all'articolo 47, paragrafo 3, le parole «... conformemente all'allegato I, parti IX, X e XI» sono sostituite dalle seguenti: «… conformemente all'allegato I, parti IX e XI»; 12) l'articolo 55 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Organismi d'intervento e luoghi di ammasso per i cereali e il riso»; b) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera b) è soppressa; ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i luoghi di ammasso riconosciuti; nonché»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L'elenco degli organismi d'intervento, l'elenco dei luoghi di ammasso e i relativi aggiornamenti sono resi noti agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.»; 13) l'allegato I è modificato conformemente alla parte A dell'allegato del presente regolamento; 14) l'allegato III è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento; 15) l'elenco degli allegati è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento.
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