Art. 5
In vigore dal 28 mar 2014
1. La Polonia comunica alla Commissione ogni mercoledì, con riferimento alla settimana precedente, le seguenti informazioni:
a)
il numero di scrofe e il numero di altri suini consegnati alla macellazione in conformità al presente regolamento, insieme al loro peso morto totale;
b)
la stima dei costi finanziari per ciascuna categoria di animali di cui all’, paragrafo 1.
La prima comunicazione riguarda i capi consegnati alla macellazione a partire dal 26 febbraio 2014 in conformità al presente regolamento. L’obbligo di cui al primo comma si applica fino al 4 giugno 2014.
2. Entro il 30 giugno 2014 la Polonia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sull’attuazione del presente regolamento compresi i dettagli relativi all’esecuzione delle attività di supervisione e controllo previste all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:324:oj#art-5