Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 mar 2014
1.   L’aiuto di cui all’ («l’aiuto») può essere richiesto dai produttori di carni suine per i capi macellati nel periodo dal 26 febbraio 2014 al 25 maggio 2014. 2.   L’aiuto ammonta a 35,7 EUR/100 kg di peso morto registrato per i capi consegnati. La Commissione può adeguare tale importo per tener conto dell’evoluzione del mercato. 3.   L’aiuto per i capi di peso morto superiore a 100 kg non supera l’importo dell’aiuto fissato al paragrafo 2 per i suini di peso morto pari a 100 kg. 4.   Il 50 % della spesa relativa all’aiuto è finanziato mediante il bilancio dell’Unione a copertura di un quantitativo massimo pari a 20 000 t di carcasse di suino. 5.   La spesa è ammissibile al finanziamento concesso dall’Unione solo se è stata versata dalla Polonia al beneficiario entro il 31 agosto 2014. 6.   L’aiuto è versato dalla Polonia dopo la macellazione dei suini e l’immissione sul mercato delle carni suine fresche e dei prodotti a base di carne da esse ottenuti in conformità alle norme veterinarie in vigore e dopo l’esecuzione dei controlli previsti all’.
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