Art. 1
In vigore dal 28 mar 2014
1. La Polonia è autorizzata a concedere un aiuto per la macellazione degli animali sotto elencati e a immettere sul mercato le carni suine fresche e i prodotti a base di carni suine da esse ottenuti nel rispetto della pertinente legislazione veterinaria:
a)
suini di cui al codice NC 0103 92 19 ;
b)
scrofe di cui al codice NC 0103 92 11 .
2. L’aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso solo a condizione:
a)
che gli animali siano stati allevati nelle zone elencate nell’allegato delle decisioni di esecuzione 2014/100/UE o 2014/134/UE della Commissione, oppure nell’allegato II della decisione di esecuzione 2014/178/UE nei periodi rispettivamente previsti da queste o da qualsiasi altra decisione di esecuzione della Commissione adottata al riguardo, e le carni ottenute dagli animali allevati in tali zone siano soggette a determinate restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana;
b)
che gli animali fossero presenti nelle zone di cui alla lettera a) il 26 febbraio 2014 o che siano nati e siano stati allevati dopo tale data nelle stesse zone;
c)
che le misure preventive aggiuntive disposte dal Regolamento del ministro polacco dell’agricoltura e dello sviluppo rurale del 26 febbraio 2014 sulle misure da adottare in seguito all’insorgenza della peste suina africana nei suini selvatici, o qualsiasi altra norma nazionale adottata al riguardo che assoggetta le carni suine a restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana, si applichino nella zona di allevamento di tali animali alla data di consegna dei medesimi a un macello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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