Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 mar 2014
1.   La Polonia è autorizzata a concedere un aiuto per la macellazione degli animali sotto elencati e a immettere sul mercato le carni suine fresche e i prodotti a base di carni suine da esse ottenuti nel rispetto della pertinente legislazione veterinaria: a) suini di cui al codice NC 0103 92 19 ; b) scrofe di cui al codice NC 0103 92 11 . 2.   L’aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso solo a condizione: a) che gli animali siano stati allevati nelle zone elencate nell’allegato delle decisioni di esecuzione 2014/100/UE o 2014/134/UE della Commissione, oppure nell’allegato II della decisione di esecuzione 2014/178/UE nei periodi rispettivamente previsti da queste o da qualsiasi altra decisione di esecuzione della Commissione adottata al riguardo, e le carni ottenute dagli animali allevati in tali zone siano soggette a determinate restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana; b) che gli animali fossero presenti nelle zone di cui alla lettera a) il 26 febbraio 2014 o che siano nati e siano stati allevati dopo tale data nelle stesse zone; c) che le misure preventive aggiuntive disposte dal Regolamento del ministro polacco dell’agricoltura e dello sviluppo rurale del 26 febbraio 2014 sulle misure da adottare in seguito all’insorgenza della peste suina africana nei suini selvatici, o qualsiasi altra norma nazionale adottata al riguardo che assoggetta le carni suine a restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana, si applichino nella zona di allevamento di tali animali alla data di consegna dei medesimi a un macello.
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