Art. 9 · Notifica preventiva

Art. 9

Notifica preventiva

In vigore dal 28 mar 2014
Notifica preventiva 1)   Gli operatori del settore degli alimenti per animali e prodotti alimentari o i loro rappresentanti notificano anticipatamente l’arrivo di ogni partita di prodotti, ad eccezione del tè proveniente da prefetture diverse da quella di Fukushima, almeno due giorni lavorativi prima dell’arrivo fisico della partita, alle autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato. 2)   Al fine di presentare la notifica preventiva i suddetti operatori compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009 e trasmettono tale documento all’autorità competente del punto di entrata designato o del posto di ispezione frontaliero almeno due giorni prima dell’arrivo fisico della partita. Per compilare il DCE in applicazione del presente regolamento gli operatori del settore degli alimenti tengono presenti le note orientative per la compilazione del DCE figuranti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.
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