Art. 7
Identificazione
In vigore dal 28 mar 2014
Identificazione
Ogni partita di prodotti è identificata da un codice indicato nella dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, nel rapporto di analisi di cui all’, paragrafo 3, nel certificato sanitario e in tutti i documenti commerciali che accompagnano la partita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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