Art. 5 · Dichiarazione

Art. 5

Dichiarazione

In vigore dal 28 mar 2014
Dichiarazione 1)   Ogni partita di prodotti, ad eccezione del tè corrispondente ai codici NC 0902 , 2101 20 e 2202 90 10 originario di prefetture diverse da quella di Fukushima, è accompagnata da una dichiarazione valida redatta e firmata secondo quanto stabilito dall’. 2)   La dichiarazione di cui al paragrafo 1: a) attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Giappone e b) specifica se ai prodotti si applicano o non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese. 3)   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che: a) il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell’11 marzo 2011; o b) il prodotto, diverso da funghi, koshiabura, germogli di bambù, germogli di Aralia, felce maggiore originari delle prefetture di Akita, Yamagata e Nagano e diverso da funghi originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka, Niigata e Aomori, è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba e Iwate; o c) il prodotto è originario di e proveniente da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba e Iwate, ma non figura nell’allegato IV del presente regolamento; o d) il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba, Iwate, Akita, Yamagata, Nagano, Yamanashi, Shizuoka, Niigata e Aomori, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito; o e) se il prodotto è costituito da funghi, koshiabura, germogli di bambù, germogli di Aralia, felce maggiore originari delle prefetture di Akita, Yamagata e Nagano o da funghi originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka, Niigata e Aomori, o da prodotti da essi derivati o da alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % questi prodotti, il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi; o f) se il prodotto elencato all’allegato IV del presente regolamento è originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba e Iwate, o è un prodotto derivato, o un alimento per animali o un prodotto alimentare derivato o composto contenente per oltre il 50 % questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi. L’elenco di prodotti figurante all’allegato IV lascia impregiudicate le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); o g) se non è nota l’origine del prodotto o degli ingredienti presenti in misura superiore al 50 %, il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi. 4)   I prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture elencate al paragrafo 3, lettera f), saranno corredati della dichiarazione ivi indicata indipendentemente dal loro luogo di sbarco.
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