Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 mar 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «misure transitorie previste dalla legislazione giapponese»: le misure transitorie adottate dalle autorità giapponesi il 24 febbraio 2012 relative ai livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato III;
b) «partita»: una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, della stessa classe e descrizione, oggetto dello stesso documento o degli stessi documenti, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dalla stessa prefettura o dalle stesse prefetture del Giappone nei limiti della dichiarazione di cui all’.
Storico versioni
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