Art. 10 · Controlli ufficiali

Art. 10

Controlli ufficiali

In vigore dal 28 mar 2014
Controlli ufficiali 1)   Le autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano: a) controlli documentali su tutte le partite di prodotti che devono essere corredate della dichiarazione di cui all’; b) controlli casuali di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio-134 e cesio-137. Il risultato delle analisi deve essere disponibile entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi. 2)   Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti per animali e di prodotti alimentari non è conforme al presente regolamento.
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