Art. 9 · Decadenza della domanda

Art. 9

Decadenza della domanda

In vigore dal 27 mar 2014
Decadenza della domanda 1)   La domanda può essere respinta se i diritti dovuti per un’operazione di certificazione non sono pervenuti alla scadenza del termine di cui all’, paragrafo 2, e dopo che l’Agenzia ha consultato il richiedente. 2)   Il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per l’attuale periodo di dodici mesi ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, viene versato integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe l’attività relativa all’operazione di certificazione, assieme alle spese di viaggio e alle altre somme dovute, nei seguenti casi: a) se l’Agenzia respinge la domanda; oppure b) l’agenzia deve interrompere un’operazione di certificazione poiché il richiedente: i) non dispone di risorse sufficienti; ii) non ottempera ai requisiti previsti; oppure iii) rinuncia alla domanda o rinvia il proprio progetto. 3)   Ove, su domanda del richiedente, l’Agenzia riprende l’operazione di certificazione interrotta in precedenza, l’Agenzia riscuote un nuovo diritto, a prescindere da quelli già versati per le operazioni interrotte.
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