Art. 7 · Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti

Art. 7

Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti

In vigore dal 27 mar 2014
Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti 1)   L’operazione di certificazione è subordinata al pagamento anticipato dell’intero importo dei diritti dovuti, a meno che l’Agenzia decida altrimenti, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari. L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o del periodo di sorveglianza. 2)   Il diritto che il richiedente deve corrispondere per una determinata operazione di certificazione è costituito da: a) una quota forfettaria stabilita alla parte I dell’allegato; oppure b) una cifra variabile. 3)   La quota variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilita moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative e la tariffa oraria di cui alla parte II, punto 1 dell’allegato. 4)   In applicazione di futuri regolamenti relativi alle operazioni di certificazione che dovranno essere svolte dall’Agenzia in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia può riscuotere diritti conformemente alla parte II, punto 1 dell’allegato per operazioni di certificazione diverse da quelle contemplate dall’allegato fino al momento in cui le disposizioni specifiche attinenti ai diritti da riscuotere da parte dell’Agenzia possono essere inserite nel presente regolamento.
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