Art. 5 · Spese di viaggio

Art. 5

Spese di viaggio

In vigore dal 27 mar 2014
Spese di viaggio 1)   Nel caso in cui un’operazione di certificazione o un servizio, di cui alla parte I e alla parte II punto 1 dell’allegato, sono effettuati, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, il richiedente è tenuto a pagare le spese di viaggio secondo la formula: 2)   Per i servizi di cui alla parte II, punto 2, il richiedente versa, indipendentemente dall’ubicazione geografica in cui il servizio viene effettuato, le spese di viaggio secondo la formula: 3)   Ai fini dell’applicazione delle formule di cui ai paragrafi 1 e 2, vale quanto segue: d = spese di viaggio dovute; v = costi di trasporto; a = tariffe standard per funzionario della Commissione per «diarie» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali all’interno del luogo della missione e altre spese varie (5); h1 = tempo di viaggio (tempo impiegato dagli esperti rispetto al viaggio in questione), addebitato in base all’aliquota oraria stabilita alla parte II punto 1 dell’allegato; h2 = tempo di viaggio (tempo impiegato dagli esperti rispetto al viaggio in questione), addebitato in base all’aliquota oraria stabilita alla parte II punto 2 dell’allegato; e = media delle spese di viaggio all’interno dei territori degli Stati membri, incluso il tempo medio passato sui mezzi di trasporto all’interno dei territori degli Stati membri, moltiplicato per la tariffa oraria indicata alla parte II punto 1 dell’allegato. Essa è soggetta a revisione annuale e indicizzazione.
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