Art. 15 · Esame dei ricorsi

Art. 15

Esame dei ricorsi

In vigore dal 27 mar 2014
Esame dei ricorsi 1)   Per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 216/2008 sono corrisposti degli onorari. Gli importi degli onorari sono calcolati secondo il metodo indicato alla parte III dell’allegato. Il ricorso è ammissibile soltanto se il relativo onorario è stato versato entro il termine previsto al paragrafo 3. 2)   Una persona giuridica che propone il ricorso deve presentare all’Agenzia un certificato sottoscritto da un funzionario autorizzato nel quale viene precisato il fatturato del ricorrente. Il suddetto certificato deve essere allegato alla notifica del ricorso. 3)   Gli onorari per il ricorso sono versati secondo la procedura applicabile istituita dall’Agenzia entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all’Agenzia. 4)   Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia provvede al rimborso degli onorari versati.
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