Art. 14 · Riscossione degli onorari

Art. 14

Riscossione degli onorari

In vigore dal 27 mar 2014
Riscossione degli onorari Salvo decisione contraria dell’Agenzia, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari, gli onorari sono riscossi precedentemente alla fornitura del servizio.
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