Art. 13 · Onorari

Art. 13

Onorari

In vigore dal 27 mar 2014
Onorari 1)   L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia per i servizi elencati nella parte II, punto 1, dell’allegato è pari al costo reale del servizio fornito. A tal fine il tempo impiegato dall’Agenzia viene fatturato in base alla tariffa oraria prevista nel suddetto elenco. 2)   L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia per servizi diversi da quelli elencati nella parte II, punto 1, dell’allegato è pari al costo reale del servizio fornito. A tal fine il tempo impiegato dall’Agenzia per fornire il servizio viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II, punto 2, dell’allegato. 3)   I costi che l’Agenzia può dover sostenere per lo svolgimento di servizi particolari che non possono essere adeguatamente determinati e addebitati utilizzando la tariffa oraria vengono addebitati secondo quanto prevedono le procedure amministrative interne.
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