Art. 12 · Operazioni di certificazione su base eccezionale

Art. 12

Operazioni di certificazione su base eccezionale

In vigore dal 27 mar 2014
Operazioni di certificazione su base eccezionale Viene applicata una maggiorazione eccezionale ai diritti riscossi per compensare integralmente i costi sostenuti dall’Agenzia per soddisfare una particolare domanda del richiedente se, a causa di tale richiesta, viene eseguita in via eccezionale un’operazione di certificazione come segue: a) destinandovi categorie di personale che l’Agenzia normalmente non incaricherebbe in base alle proprie procedure abituali, oppure b) destinandovi un numero di effettivi che consente di eseguire l’operazione più rapidamente di quanto previsto dalle procedure abituali dell’Agenzia.
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