Art. 10 · Sospensione o revoca del certificato

Art. 10

Sospensione o revoca del certificato

In vigore dal 27 mar 2014
Sospensione o revoca del certificato 1)   Se i diritti dovuti non sono pervenuti al momento della scadenza del termine di cui all’, paragrafo 2, l’Agenzia può sospendere o revocare il certificato di cui trattasi, previa consultazione del richiedente. 2)   Se l’Agenzia sospende il certificato a causa del mancato pagamento dei diritti annuali o dei diritti relativi alla sorveglianza o perché il richiedente non ottempera ai requisiti previsti, il relativo periodo di tariffazione non viene interrotto e il richiedente è tenuto a pagare per il periodo di sospensione. 3)   Se l’Agenzia revoca il certificato, il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per il periodo di dodici mesi in corso ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento.
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