Art. 9
Ordine di merito
In vigore dal 26 mar 2014
Ordine di merito
1. Fatti salvi i principi di cui all’, paragrafo 4, nel decidere le opportune azioni di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto:
a)
privilegia l’uso dei prodotti title ove necessario e nella misura adeguata rispetto a qualsiasi altro prodotto standardizzato di breve termine disponibile;
b)
utilizza gli altri prodotti standardizzati di breve termine quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(1)
i prodotti locational quando, al fine di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, sono necessarie modifiche nel flusso di gas in determinati punti di entrata e/o uscita e/o a decorrere da un determinato momento del giorno gas;
(2)
i prodotti temporal quando, al fine di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, sono necessarie modifiche al flusso di gas per un determinato periodo di tempo all’interno del giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto utilizza un prodotto temporal unicamente quando risulti più economico ed efficiente dell’acquisto e della vendita di una combinazione di prodotti title o prodotti locational;
(3)
i prodotti temporal locational quando, al fine di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, sono necessarie modifiche al flusso di gas in determinati punti di entrate e/o uscite e per un determinato periodo di tempo all’interno del giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto utilizza un prodotto temporal locational unicamente quando risulti più economico ed efficiente dell’acquisto e della vendita di una combinazione di prodotti locational;
c)
utilizza servizi di bilanciamento unicamente nel caso in cui i prodotti standardizzati di breve termine non sono o non saranno in grado di fornire, secondo la sua valutazione, la reazione necessaria al fine di mantenere la rete di trasporto entro i limiti operativi.
Il gestore del sistema di traporto tiene conto dell’efficienza dal punto di vista dei costi secondo i livelli rispettivi dell’ordine di merito di cui alle lettere da (a) a (c).
2. Nel corso dello scambio di prodotti standardizzati di breve termine, il gestore del sistema di trasporto privilegia l’uso di prodotti infragiornalieri rispetto a prodotti day-ahead, ove necessario e nella misura adeguata.
3. Il gestore del sistema di trasporto può ottenere l’autorizzazione dall’autorità nazionale di regolamentazione di effettuare scambi all’interno di una zona di bilanciamento adiacente e trasportare il gas verso e da tale zona di bilanciamento in alternativa allo scambio di prodotti title e/o prodotti locational nella propria zona o nelle proprie zone di bilanciamento. Nel decidere la concessione dell’autorizzazione, l’autorità nazionale di regolamentazione può prendere in considerazione soluzioni alternative per migliorare il funzionamento del mercato nazionale. Le condizioni applicabili sono riesaminate annualmente dal gestore del sistema di trasporto e dall’autorità nazionale di regolamentazione. L’uso di tale azione di bilanciamento non limita l’accesso e l’uso, da parte degli utenti della rete, di capacità nel punto di interconnessione in questione.
4. Il gestore del sistema di trasporto pubblica annualmente le informazioni relative ai costi, alla frequenza e alla quantità delle azioni di bilanciamento intraprese in conformità a ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 e delle azioni di bilanciamento intraprese in conformità al paragrafo 3.
Storico versioni
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