Art. 52 · Disposizioni transitorie

Art. 52

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 mar 2014
Disposizioni transitorie 1.   L’autorità nazionale di regolamentazione può autorizzare il gestore del sistema di trasporto, sulla base di una sua richiesta giustificata, a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1o ottobre 2014, purché non sia attuata dal gestore del sistema di trasporto alcuna misura provvisoria di cui al capo X. Qualora l’autorità nazionale di regolamentazione faccia uso di tale possibilità, il presente regolamento non si applica nella zona di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto nell’ambito e per la durata del periodo di transizione stabilito nella decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione. 2.   L’autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata in conformità al paragrafo 1 entro tre mesi dalla data di ricevimento di tale richiesta. La decisione è notificata senza indugio all’Agenzia e alla Commissione.
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