Art. 51 · Rilascio dell’eccedenza di flessibilità del gestore del sistema di trasporto

Art. 51

Rilascio dell’eccedenza di flessibilità del gestore del sistema di trasporto

In vigore dal 26 mar 2014
Rilascio dell’eccedenza di flessibilità del gestore del sistema di trasporto 1.   Se i contratti a lungo termine per l’approvvigionamento di flessibilità che sono validi alla data di entrata in vigore del presente regolamento conferiscono un diritto di prelievo o immissione di determinati volumi di gas al gestore del sistema di trasporto, quest’ultimo si adopera per ridurre tale quantitativo di flessibilità. 2.   Nel determinare l’ammontare dell’eccedenza di flessibilità disponibile per l’immissione o il prelievo nell’ambito di un contratto a lungo termine in vigore, il gestore del sistema di trasporto prende in considerazione il ricorso a prodotti standardizzati di breve termine. 3.   L’eccedenza di flessibilità può essere rilasciata: a) in conformità alle condizioni del contratto esistente, se contenente disposizioni che consentono di ridurre il quantitativo di gas oggetto di impegno e/o di risolvere il contratto esistente; oppure b) in assenza di tali diritti contrattuali, nella seguente modalità: i) il contratto resta in vigore fino alla sua cessazione conformemente alle condizioni applicabili; ii) le parti contraenti valutano ulteriori accordi al fine di rilasciare sul mercato l’eventuale eccedenza di gas non richiesto ai fini del bilanciamento per dare agli altri utenti della rete l’accesso a maggiori risorse di flessibilità. 4.   Se il contratto in vigore prevede una riduzione delle risorse di flessibilità in linea con l’eccedenza di disponibilità, il gestore del sistema di trasporto riduce tale flessibilità non appena sia ragionevolmente possibile, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o non appena sia stabilita l’esistenza dell’eccedenza. 5.   Il gestore del sistema di trasporto consulta le parti interessate su proposte specifiche da attuare quali misure provvisorie per il rilascio di eventuali eccedenze di flessibilità nell’ambito di un contratto a lungo termine in vigore. 6.   Il gestore del sistema di trasporto pubblica le informazioni sulle azioni di bilanciamento intraprese in conformità al contratto a lungo termine in vigore. 7.   L’autorità nazionale di regolamentazione può fissare obiettivi riguardanti la percentuale di cui vanno ridotti i contratti a lungo termine al fine di incrementare la liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:312:oj#art-51