Art. 50 · Tolleranza

Art. 50

Tolleranza

In vigore dal 26 mar 2014
Tolleranza 1.   Le tolleranze possono essere applicate solo nel caso in cui gli utenti della rete non abbiano accesso: a) a un mercato del gas all’ingrosso di breve termine che disponga di sufficiente liquidità; b) al gas necessario per gestire le fluttuazioni di breve termine della domanda e dell’offerta di gas; oppure c) a sufficienti informazioni per quanto riguarda le loro immissioni e i loro prelievi. 2.   Le tolleranze si applicano: a) in riferimento al quantitativo di sbilancio giornaliero degli utenti della rete; b) su base trasparente e non discriminatoria; c) soltanto nella misura necessaria e per la durata minima necessaria. 3.   L’applicazione di tolleranze può ridurre l’esposizione finanziaria degli utenti della rete al prezzo marginale di vendita o al prezzo marginale di acquisto in relazione a una parte o alla totalità del quantitativo di sbilancio giornaliero per il giorno gas. 4.   Il livello di tolleranza è pari al quantitativo massimo di gas che gli utenti della rete possono acquistare o vendere al prezzo medio ponderato. Qualora vi sia un quantitativo residuo di gas che costituisce lo sbilancio giornaliero di un determinato utente della rete e che supera il livello di tolleranza, tale quantitativo viene venduto al prezzo marginale di vendita o acquistato al prezzo marginale di acquisto. 5.   Il livello di tolleranza è stabilito in maniera da: a) riflettere la flessibilità della rete di trasporto e le esigenze dell’utente della rete; b) riflettere il livello di rischio assunto dall’utente della rete nella gestione del bilanciamento delle sue immissioni e dei suoi prelievi; c) non pregiudicare lo sviluppo del mercato del gas all’ingrosso di breve termine; d) non comportare un aumento dei costi indebitamente eccessivo per le attività di bilanciamento svolte dal gestore del sistema di trasporto. 6.   Il livello di tolleranza è calcolato sulla base delle immissioni e dei prelievi di ogni utente della rete, escludendo gli scambi effettuati presso il punto di scambio virtuale, per ogni giorno gas. Le sottocategorie sono precisate in conformità alle norme nazionali applicabili. 7.   Il livello di tolleranza applicabile ai prelievi misurati su base non giornaliera definiti ai sensi delle normative nazionali applicabili si basa sulla differenza tra le previsioni dei prelievi misurati su base non giornaliera di un utente della rete e la loro allocazione. 8.   Il livello di tolleranza può includere una componente calcolata tenendo conto dell’applicazione della deviazione rispetto alla previsione effettuata per l’utente della rete relativamente ai prelievi misurati su base non giornaliera. Tale deviazione corrisponde all’importo della relativa previsione che: a) supera l’allocazione dei prelievi misurati su base non giornaliera qualora il quantitativo di sbilancio giornaliero sia positivo; b) è inferiore all’allocazione dei prelievi misurati su base non giornaliera qualora il quantitativo di sbilancio giornaliero sia negativo.
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