Art. 47 · Piattaforma di bilanciamento

Art. 47

Piattaforma di bilanciamento

In vigore dal 26 mar 2014
Piattaforma di bilanciamento 1.   Qualora il mercato del gas all’ingrosso di breve termine abbia, o si prevede che abbia, un’insufficiente liquidità o qualora non si possano ragionevolmente reperire sul mercato i prodotti temporal o locational richiesti dal gestore del sistema di trasporto, viene istituita una piattaforma di bilanciamento ai fini del bilanciamento svolto dal gestore del sistema di trasporto. 2.   I gestori dei sistemi di trasporto valutano la possibilità di creare una piattaforma di bilanciamento comune per le zone di bilanciamento adiacenti nel quadro della cooperazione tra gestori dei sistemi di trasporto, o se esista una sufficiente capacità di interconnessione e la creazione di una tale piattaforma comune sia ritenuta efficiente. Se viene istituita una piattaforma di bilanciamento comune essa è amministrata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati. 3.   Nel caso in cui la situazione descritta nel paragrafo 1 non presenti un cambiamento sostanziale dopo un periodo di cinque anni, l’autorità nazionale di regolamentazione, fatto salvo l’, paragrafo 4, e dopo aver presentato la modifica pertinente della relazione, può decidere di continuare la gestione della piattaforma di bilanciamento per un ulteriore periodo non superiore ai cinque anni.
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